I DOCUMENTI PER SPOSARSI

LA BUROCRAZIA DEL MATRIMONIO, CONSIGLI UTILI PER FARE TUTTO IN REGOLA

Documenti per il matrimonio civile:
Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l’appuntamento per la promessa di matrimonio.
Sarà l’ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
Il giorno del giuramento, gli sposi si recheranno quindi in Comune per apporre due semplici firme su di un registro, e non occorrono testimoni, a questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell’atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il “nulla osta” al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 6 mesi, pena la decadenza di validità dei certificati.

Documenti per il rito religioso:
Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile, sopra elencati, anche questi documenti:
– Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
– Certificato di Cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della Cresima non c’è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio.
– Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella dell’attuale domicilio.
– Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l’attestato garantisce l’avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta. Il parroco stabilirà una serie d’incontri per la preparazione al matrimonio per dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.
Vi consigliamo in ogni caso di prevedere un colloquio chiarificatore con il parroco o il comune circa un anno prima al fine di aver ben presente tutta la trafila che dovrete seguire ed evitare possibili sorprese: di norma l’iter si può completare in tre mesi (raramente fino a sei mesi). Muovetevi con largo anticipo se abitate in una grande città e desiderate sposarvi in una chiesa “prestigiosa”, diversa dalla vostra.
Fate attenzione: i documenti, sia del Comune sia della Chiesa, hanno validità di 6 mesi.

Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:
– Aver compiuto il 18° anno d’età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.

– La sanità mentale per cui l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
– La libertà di “status” cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
– L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
– Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
– La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Non dovrà attendere tale termine se:
– il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi;
– quando il matrimonio non è stato consumato;
– o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.

I Documenti per Sposarsi.