I documenti necessari:
Documenti per il matrimonio civile:
Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio.
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.
Documenti per il rito religioso:
Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche questi documenti:
Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio
Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella
dell'attuale domicilio.
Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio per
dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno
essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.
Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:
Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
- il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
- quando il matrimonio non è stato consumato
- o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.
Vi consigliamo in ogni caso di prevedere un colloquio chiarificatore con il parroco o il comune circa un anno prima al fine di aver ben presente tutta la trafila che dovrete seguire ed evitare possibili sorprese: di norma l'iter si può completare in tre mesi (raramente fino a sei mesi). Muovetevi con largo anticipo se abitate in una grande città e desiderate sposarvi in una chiesa "prestigiosa", diversa dalla vostra.
Fate attenzione: i documenti, sia del Comune sia della Chiesa, hanno validità di 6 mesi.
Documenti e Leggi
Il matrimonio nella legge italiana
Nell'ordinamento giuridico italiano la materia è regolata dal cosiddetto "Diritto di famiglia".
La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli (collocati all'interno del Titolo II intitolato "Rapporti etico-sociali").
L'art. 29 stabilisce che
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30 stabilisce che
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
L'art. 31 stabilisce che
"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
CODICE CIVILE
Art.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143 bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento